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La cartolarizzazione nel codice dei contratti pubblici


Alle cessioni di credito per  fini di cartolarizzazione non si applica il codice dei contratti.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, del 4 ottobre 2020 n. 5561.

Nel caso di specie, con ricorso in primo grado, l’operatore economico aveva impugnato  i provvedimenti della ASL con i quali erano state rifiutate le cessioni di credito per fini di cartolarizzazione.

Il Tar della Campania, con sentenza n. 1701/2019, Sez. I, aveva accolto il ricorso dell’operatore economico avverso la ASL.

Successivamente, la ASL aveva proposto appello in secondo grado avverso la sentenza di primo grado, motivando che la sua decisione era conforme alla legge e alla costante giurisprudenza secondo cui le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello dell’ASL, confermando ciò che era stato deciso dal Tar della Campania per le seguenti motivazioni:

– che le operazioni  di cessione di credito tra gli operatori economici ricorrenti in giudizio rientrano tra quelli di cartolarizzazione soggetti alla disciplina dettata dall’art. 4 della l. 130/1999, in base alla quale sono escluse  tutte le formalità previste per la cessione  dei crediti;

-non è condivisibile la tesi secondo cui la norma del codice dei contratti pubblici ex art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 avrebbe abrogato implicitamente la norma  recata dall’art. 4 della l. 130/1999 in quanto successiva, poiché la norma in questione è riproduttiva della precedente disposizione;

-non è possibile ricorrere all’interpretazione estensiva dell’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 facendo rientrare le cartolarizzzoni nell’ambito delle cessione dei crediti, in quanto essendo tale disposizione derogatoria rispetto alla disciplina comune, deve essere interpretata in modo  restrittivo.

Per i motivi suesposti il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto dalla ASL  riaffermando quanto deciso dal Tar della Campania,  evidenziando che non  si applica il codice dei contratti per le cessioni di credito a fini di cartolarizzazione.

Leggi la sentenza

Consiglio di Stato sentenza n. 5561-2020


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