Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Aran: forniti chiarimenti in materia di PEO


L’Aran, con gli orientamenti applicativi  CFL77, CFL96, CFL103, CFL100, del 28 settembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di progressioni economiche orizzontali.

Le progressioni economiche orizzontali sono disciplinate dall’art. 16 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il quale dispone che:

“1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.

  1. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.
  2. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
  3. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
  4. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
  5. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
  6. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo finanziarie.
  7. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica.
  8. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
  9. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL”.

Nel merito, l’Agenzia ha precisato che:

  • Le risultanze delle valutazioni della performance individuale del triennio antecedente l’anno di sottoscrizione del contratto decentrato integrativo sono il presupposto fondamentale, ai sensi dell’art. 16, comma 3 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, per l’assegnazione di progressioni economiche orizzontali;
  • Ai fini dell’attribuzione della progressione economica orizzontale è irrilevante il fatto che siano stati o meno erogati i premi di performance individuale nel triennio oggetto di valutazione della performance. La ratio della disposizione in commento è quella di evitare, secondo l’ARAN, che l’ente attivi distinte procedure una per la valutazione ai fini della performance individuale e una per l’assegnazione di progressioni economiche orizzontali, in quanto rette da criteri differenti;
  • Per “esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento” si fa riferimento allo sviluppo ed al miglioramento delle conoscenze e della capacità di svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate per effetto del servizio lavorativo prestato;
  • per “competenze certificate a seguito di processi formativi” si fa riferimento all’insieme delle capacità, abilità e conoscenze acquisite dal dipendente nel corso della sua esperienza lavorativa, formativa e di vita riconosciute e certificate da soggetti a ciò competenti, attraverso un percorso di ricostruzione e valutazione di tali esperienze, ad esempio una certificazione di competenza linguistica o informatica emessa da soggetti specificamente legittimati e riconosciuti;
  • il presupposto del periodo minimo di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa.

Leggi gli orientamenti

ARAN Orientamento CFL77

ARAN Orientamento CFL96

ARAN Orientamento CFL100

ARAN Orientamento CFL103


Richiedi informazioni