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Puglia, del. n. 85 – Fondo incentivante e certificazione dell’Organo di revisione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta gestione del fondo del salario accessorio.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 85/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre 2020, hanno ribadito che non è possibile un controllo del revisore ex post, per così dire “ora per allora”, rispetto a contratti integrativi già sottoscritti e applicati.

I magistrati contabili hanno anche precisato che non è legittimo sottoscrivere contratti decentrati integrativi in caso di mancata trasmissione delle relazioni tecnico- finanziarie e illustrative all’organo di revisione o in caso di certificazione negativa dell’Organo di controllo.

La Corte dei Conti ha ricordato che:

  • ogni contratto decentrato integrativo deve essere accompagnato da una relazione tecnico- finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti, in quanto è imprescindibile la valutazione di controllo circa la sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione del contratto integrativo e la conformità degli stessi ai vincoli di legge e di bilancio in generale, specie in relazione ai trattamenti accessori, ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies e 40, comma 1 del d.lgs. 165/2001, ;
  • devono essere inviate formalmente all’organo di revisione dei conti le relazioni e laddove non pervengano rilievi entro 15 gg dal suddetto organo, l’ente ha la possibilità di sottoscrivere comunque il contratto decentrato integrativo, ai sensi dell’art. 6, comma 6 del CCNL FL 21.05.2018, ;
  • La certificazione preventiva (e non successiva in sanatoria) dell’organo di revisione costituisce elemento imprescindibile, conformemente a quanto disposto dall’art. 119 della Costituzione. Pertanto, non è possibile sottoscrivere e applicare contratti decentrati integrativi privi di certificazione, in quanto non ancora rilasciata o addirittura avente rilievo negativo, come ribadito anche dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare 25/2012.

La magistratura contabile, nella deliberazione in commento, ha altresì ricordato che, in base a quanto previsto nell’allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs. 118/2011, la spesa riguardante il fondo per la produttività è interamente stanziata e impegnata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la produttività e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo.

Pertanto, la costituzione del fondo è condizione vincolante per le risorse che si riversano nel risultato di amministrazione ed è finalizzata ad evitare che esse siano considerate economie di bilancio.

Infine, i magistrati contabili hanno ricordato che la sottoscrizione del contratto decentrato è strumento necessario per l’erogazione delle risorse del trattamento accessorio, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante e deve essere stipulato entro l’anno di riferimento (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n. 263/2016).

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Puglia del. n. 85-20


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