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Lombardia, n.127- Attività procedimentale per esecuzione del lodo arbitrale


Un Sindaco ha richiesto un parere al fine di ottenere utili elementi idonei ad assicurare la piena conformità alla legge dell’attività procedimentale che l’ente deve porre in essere in sede di esecuzione di un lodo arbitrale che lo vede soccombente in una complessa vicenda contenziosa.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 127/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto rispondere al quesito posto porrebbe un’indebita interferenza e sovrapposizioni con funzioni che spettano ad altre sedi giurisdizionali.

Per tale motivo, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 127-20


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