Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Contratti continuativi di cooperazione e servizi


Le prestazioni accessorie possono essere svolte dall’aggiudicataria della gara di appalto mediante la stipulazione contratti continuativi di cooperazione e servizi.

Questo il principio espresso dal TAR Trento, Sez. I, del 2 ottobre 2020 n. 166.Nel caso di specie, in una procedura negoziata per il servizio di ristorazione, un operatore economico escluso dalla procedura di gara aveva impugnato l’esito della gara sostenendo che l’aggiudicataria non sarebbe stata in grado di eseguire alcune prestazioni accessorie oggetto dell’appalto e descritte nel capitolato speciale, quali la dotazione di un registro di carico e scarico degli oli esausti e dei grassi alimentari, nonché la predisposizione del programma di autocontrollo e relativi diagrammi di flusso.

L’aggiudicataria, ad avviso del ricorrente, per assicurare l’esecuzione delle prestazioni accessorie contestate dalla ricorrente, avrebbe dovuto stipulare contratti continuativi di cooperazione e servizi in quanto non in grado di eseguire direttamente le prestazioni accessorie richieste e per tal motivo avrebbe dovuta essere esclusa dalla procedura di gara per il servizio di ristorazione.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso evidenziando che ai sensi dell’art. 105, comma 3,  del d.lgs. n. 50/2016 è possibile stipulare contratti di cooperazione continuativa per l’esecuzione di prestazioni accessorie per l’esecuzione di servizi e per lo svolgimento di attività.

I giudici amministrativi, nella sentenza in commento hanno ribadito che l’aggiudicataria di un appalto può stipulare contratti continuativi di cooperazione e servizi per l’esecuzione di prestazioni accessorie e avvalersi della collaborazione di terzi per lo svolgimento di attività accessorie.

Leggi la sentenza

TAR Trento n. 166-20

 


Richiedi informazioni