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CCNL applicato deve essere connesso all’oggetto dell’appalto


L’imprenditore può scegliere a propria discrezione il CCNL da applicare che ritiene più opportuno; tale scelta è unicamente limitata alla sola relazione con l’oggetto dell’appalto e non è possibile per l’amministrazione imporre all’aggiudicataria alcuna tipologia di CCNL.

Questo il principio espresso dal TAR Liguria, Sez. I, del 1 ottobre 2020 n. 676.

La ricorrente aveva impugnato gli atti di aggiudicazione della gara ad altro operatore economico per la conclusione di un accordo quadro per il servizio di riparazioni meccaniche di veicoli, contestando il fatto che l’aggiudicataria avesse applicato un CCNL relativo all’attività di soccorso stradale (ANCSA), al posto del CCNL del settore dell’artigianato riconducibile invece alle attività di gara mentre il CCNL ANCSA riguarda attività del tutto residuali rispetto a quella principale oggetto dell’appalto ovvero le riparazioni ordinarie e straordinarie meccaniche di veicoli.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso per le seguenti motivazioni:

a) l’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori ed ei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”;

b) la giurisprudenza consolidatasi negli anni stabilisce che rientra nella discrezionalità della amministrazione appaltante fissare i contenuti dei servizi da affidare mediante gara, pertanto, sebbene la discrezionalità dell’imprenditore di applicare il CCNL che preferisce sia nella sostanza limitata soltanto alla stretta connessione con l’oggetto dell’appalto, per il caso di specie la scelta del CCNL del soccorso stradale appare logica essendo strettamente connessa con l’oggetto dell’appalto.

I giudici amministrativi hanno inoltre osservato che nel mansionario del CCNL identificato come soccorso stradale, sono ricomprese una serie di figure professionali, quali ad esempio il meccanico, che si adattano perfettamente alle prestazioni oggetto dell’appalto.

Leggi la sentenza

Tar Liguria n. 676-20


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