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Molise, del. n. 75 – Rideterminazione compenso dei revisori


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito ai limiti entro i quali è consentito procedere alla rideterminazione del compenso da corrispondere ai componenti dell’organo di revisione dell’ente.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 75/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° ottobre, hanno ricordato, richiamando quanto previsto dall’art.241, comma 7 del d.lgs. 267/2000, che l’ente locale non può rideterminare il compenso spettante all’organo di revisione nominato successivamente all’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018.

La presente Corte ha ricordato che il provvedimento ministeriale distingue il compenso in:

  • Un limite massimo del compenso base annuo lordo, distinto per fascia demografica, in base alla tabella A allegata al provvedimento;
  • Una possibile maggiorazione fino ad un massimo del 10% del compenso base, per gli enti la cui spesa corrente annuale pro-capite (desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato) risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella B allegata al predetto provvedimento;
  • Un’ulteriore possibile maggiorazione, cumulabile con la precedente, fino ad un massimo del 10% del compenso base, per gli enti la cui spesa per investimenti annuale pro-capite (desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato) risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella C allegata al provvedimento ministeriale,

e che spetta all’ente locale stabilire il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina, nei limiti fissati dal decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2018.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, gli enti locali non possono di regola procedere a rideterminare i compensi dei componenti dell’organo di revisione nominati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2018, a condizione che i relativi importi risultino rispondenti ai requisiti di congruità e di adeguatezza, mancando una previsione normativa di limiti minimi che devono essere comunque garantiti.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Molise del n 75-20


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