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Revoca dell’aggiudicazione per rifiuto di sottoscrivere il verbale di consegna


La revoca dell’aggiudicazione è illegittima in caso di rifiuto alla sottoscrizione del verbale di consegna e l’esclusione da una gara non preclude la partecipazione a future gare indette dalla medesima stazione appaltante.

Questo il principio espresso dal TAR Veneto, Sez. I del 28 settembre 2020 n. 800.

La ricorrente contestava l’esclusione dalla gara effettuata dalla stazione appaltante sulla base della seguente motivazione: nel 2017 al ricorrente era stata revocata l’aggiudicazione del servizio, in quanto la ricorrente aveva chiesto di installare del materiale di tipo diverso da quello offerto in sede di gara.

A fronte del rifiuto della stazione appaltante, motivato con riferimento alla circostanza che usare un materiale diverso da quello offerto in sede di gara avrebbe comportato un’alterazione dell’oggetto del contratto, la ricorrente si era rifiutata di sottoscrivere il verbale di consegna del servizio, dal quale ne era derivata la revoca dell’aggiudicazione.

Nel caso di specie, nella nuova gara indetta dalla medesima stazione appaltante la ricorrente era stata esclusa sulla base del comportamento tenuto nella gara precedente ovvero in quella del 2017.

Il ricorso proposto dalla ricorrente avverso l’esclusione dalla procedura di gara è stato accolto da parte del Tar Veneto in quanto il provvedimento di esclusione, fondato sul grave illecito professionale commesso dalla ricorrente nella precedente gara, risulta motivato illegittimamente attraverso il richiamo al precedente provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, il quale era dovuto all’installazione di materiale di tipo diverso da quello offerto in sede di gara e dal rifiuto -dell’allora aggiudicataria- odierna ricorrente, di sottoscrivere  il verbale di consegna  del servizio in prossimità delle festività  natalizie in vista delle quali gli arredi avrebbero dovuto essere installati, rifiuto che aveva determinato il concreto rischio di non avviare il servizio in tempo utile.

Pertanto, i giudici amministrativi del Veneto hanno precisato, nella sentenza in commento,  che il comportamento tenuto dalla stazione appaltante ovvero il disporre l’esclusione in modo automatico del ricorrente sull’assunto di un precedente provvedimento di revoca dell’aggiudicazione nel 2017  è da ritenersi infondato e la ricorrente nella procedura di gara odierna non può essere esclusa sulla base di un precedente provvedimento di revoca che configurava un grave illecito professionale.

Leggi la sentenza

TAR Veneto 800-2020


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