E’ stata pubblicata nella G.U. n. 238 del 25 settembre 2020 l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile n. 702 del 15 settembre 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Il Dipartimento di Protezione civile ha stabilito che gli enti locali possono stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attività didattiche anche in deroga alle disposizioni in materia di durata della locazione e di destinazione degli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quelli di abitazione di cui agli articoli 27 e 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392, al fine di consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021.
Limitatamente all’anno scolastico ed educativo 2020-2021, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all’attività didattica o educativa sarà sempre consentita temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area e dalla destinazione d’uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica.
Resta ferma l’applicazione delle normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica.
La presente disposizione si applica anche:
- Per la Regione Friuli-Venezia Giulia a favore degli enti regionali titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica, già spettanti alle soppresse Province;
- alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
- per la Regione Valle d’Aosta a favore della Regione titolare delle competenze relative all’edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado.
Leggi l’ordinanza
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE