Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Risarcimento per mancata aggiudicazione dell’appalto


All’impresa che ha partecipato alla procedura di gara spetta il risarcimento per la mancata aggiudicazione dell’appalto che le sarebbe spettato se la soglia di anomalia fosse stata calcolata escludendo le offerte prive del costo della manodopera, laddove la stessa Centrale Unica di Committenza (CUC) preveda che non fosse dovuta l’indicazione sui costi di mandodopera.

Questo il principio espresso dal TAR Brescia, Sez. II del 22 settembre n. 619.

Nel caso di specie, in una procedura di gara la Centrale Unica di Committenza aveva previsto che l’offerta economica non contenesse l’indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

Durante la pubblicazione del bando il modello dell’offerta economica non era stato modificato con l’inserimento di un campo dedicato al costo della manodopera, ciò aveva determinato come conseguenza che alla gara avevano partecipato imprese, che sulla base del modello iniziale, avevano presentato offerte senza indicare il costo della manodopera.

La prima offerta anomala al di sopra della soglia di anomalia era risultata essere stata presentata dall’impresa ricorrente, la quale ha proposto ricorso avverso l’aggiudicazione davanti al TAR di Brescia, sostenendo che le altre imprese partecipanti che avevano presentato le offerta economiche senza indicare il costo della manodopera dovevano essere escluse dalla predetta gara.

Inoltre, il ricorrente sosteneva altresì che fosse necessario ricalcolare la soglia di anomalia, in quanto il ricalcolo avrebbe premiato la propria l’offerta economica.

Il ricorso era stato  respinto in primo grado con la sentenza n. 366 del 2018, nella quale i giudici avevano ritenuto applicabile l’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 sull’invarianza della soglia di anomalia.

Successivamente il TAR Brescia è stato chiamato a decidere  sul ricorso con il quale veniva richiesto il risarcimento per la mancata aggiudicazione dell’appalto che sarebbe spettato se la soglia di anomalia fosse stata calcolata escludendo le offerte prive del costo della manodopera.

Infatti,  l’impresa ricorrente aveva proposto una relazione in cui vi era il calcolo del danno subito ovvero l’utile che la ricorrente avrebbe conseguito, la perdita di chance e il danno curricolare e pertanto chiedeva un risarcimento con gli interessi legali decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicataria sino all’effettiva corresponsione di quanto dovuto.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso ed hanno evidenziato che la stazione appaltante col suo comportamento avrebbe danneggiato i concorrenti che avevano considerato la soglia di anomalia correttamente formulata in virtù delle indicazioni date precedentemente  e perciò è legittima l’azione di risarcimento richiesta con addebito in toto del risarcimento in capo alla stazione appaltante.

Leggi la sentenza

TAR Brescia 619-2020


Richiedi informazioni