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Liguria, del. n. 66 – Progettazione esterna e imputazione a bilancio


Un Sindaco ha richiesto un parere in merito alla corretta imputazione contabile delle spese di progettazione, in particolare inerenti l’affidamento all’esterno di un incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di opere necessarie e obbligatorie, debitamente inserite nella programmazione e finanziabile con un mutuo.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 66/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 settembre, hanno precisato che la corretta contabilizzazione delle spese di progettazione definitiva e/o esecutiva implica il riferimento agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva alla quale l’attività progettuale è funzionalmente correlata.

I magistrati contabili della Liguria hanno richiamato il parere della Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. 352/2019, che ha precisato che:

– La progettazione di un’opera deve inserirsi nell’ambito di un quadro programmatorio relativo alla realizzazione complessiva dell’opera stessa, calibrato secondo le possibilità finanziarie dell’ente, onde evitare che decisioni programmatiche possano contemplare la declinazione di prospettive irrealizzabili, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016;

– Ai sensi del principio applicato 4/2 allegato al d.lgs. n 118/2011, 5.3.13 e 5.3.14, le spese di progettazione (sia interne che esterne) di livello successivo al minimo, ovvero di livello definitivo e/o esecutivo, devono essere registrate al Titolo II della spesa e precisamente con imputazione ai suddetti stanziamenti concernenti l’opera complessiva. Soltanto, in tal modo, ad avviso della magistratura contabile, viene realizzato il collegamento dei criteri di registrazione contabile con la disciplina sostanziale di tali attività di spesa.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Liguria del n 66 -20


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