Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lazio, del. n. 70 – costo del trasporto pubblico locale


Un Sindaco ha chiesto un parere in materia di corrispettivo del servizio di trasporto scolastico a seguito della sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione n. 70/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 settembre 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto i magistrati contabili possono pronunciarsi in materia di contabilità pubblica solo se la richiesta ha carattere generale ed astratto, perciò non possono esprimersi sulla legittimità  di una procedura di spesa sospesa in quanto la decisione è di esclusiva competenza dell’ente territoriale.

Nel caso di specie, ovvero se debba essere pagato il servizio di trasporto scolastico in un determinato arco temporale in cui il servizio stesso non era stato reso  a causa della sospensione per l’emergenza sanitaria da COVID-19,  i magistrati contabili hanno precisato che il pagamento da parte dell’ente del predetto servizio  non rientra nell’ambito della contabilità pubblica.

Infatti, i magistrati contabili hanno evidenziato che la Corte dei Conti non svolge una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e non può tradursi in un’ingerenza nella concreta attività gestionale e amministrativa degli enti pubblici, che ricade nella loro esclusiva sfera di competenza.

Per tale motivo, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lazio del n 70-20


Richiedi informazioni