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Autonomie, del. n. 11 – Vice Sindaco autorizzato a presentare richieste


I magistrati contabili della sezione Autonomie, con la deliberazione 11/2020, pubblicata sul sito il 24 settembre, hanno chiarito che ai fini dell’ammissibilità soggettiva, nelle richieste di parere inviate alle Sezioni di Controllo dal vicesindaco devono essere indicate espressamente le circostanze di impedimento permanente o temporaneo, decadenza o decesso del Sindaco di cui all’art. 53 del d.lgs. 267/2000 che legittimano l’esercizio delle funzioni vicarie.

La questione di massima era stata sollevata da un Vicesindaco di un Comune, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012, e ss.mm.ii, in materia di oneri per permessi retribuiti usufruiti da consiglieri comunali ai sensi degli artt. 79 e 80 del d.lgs. 267/2000.

Nel caso di specie, la richiesta di parere era stata sottoscritta dal Vice sindaco adducendo come motivazione il giusto impedimento del Sindaco reggente.

I magistrati contabili hanno ribadito che l’elenco degli enti legittimati a formulare le richieste di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 131/2003 è tassativo per quanto riguarda la legittimazione soggettiva, ovvero possono presentare richieste di parere le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore ovvero tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.

Nel caso invece la predetta richiesta venga indirizzata direttamente alla Sezione delle Autonomie dovrà essere formulata per le Regioni dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, mentre per i Comuni, le Province e le Città metropolitane dalle rispettive componenti rappresentative nell’ambito della Conferenza Unificata.

La magistratura contabile ha precisato che i limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei Conti attengono per quanto riguarda il profilo soggettivo sia all’ente che ha la capacità di proporre l’istanza di parere (rappresentanza esterna) sia al soggetto che può effettuare formalmente la richiesta (rappresentanza interna).

Ad avviso della presente Sezione, l’art. 53 del d.lgs. 267/2000 in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia risulta priva di alcuni elementi idonei a precisarne la concreta portata ovvero non risulta definita l’ampiezza dei poteri sostitutivi del vicesindaco nelle diverse ipotesi di assenza e non sono altresì specificati i casi in cui l’impedimento del Sindaco debba qualificarsi permanente piuttosto che temporaneo.

Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, le circostanze che impediscono l’esercizio della funzione da parte del Sindaco devono essere indicate in modo espresso nella formulata richieste di parere, al fine di poter preliminarmente imputare effettivamente la richiesta di parere all’ente per il tramite dell’organo vicario di quello legittimato, ex art. 53 del d.lgs. 267/2000.

 

Leggi la deliberazione

Autonomie del n 11-20


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