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AE: no bonus facciate per enti pubblici


Il c.d. bonus facciate, ex art. 1, commi da 219 a 223 della legge 160/2019, non spetta agli enti pubblici territoriali in quanto esenti dal pagamento dell’IRES.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 397 del 23 settembre 2020, concernente “ accesso da parte di un Comune all’agevolazione prevista dall’art. 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160/2019, previa trasformazione della detrazione di imposta in credito di imposta compensabile mediante il modello F24 oppure cedibile a terzi”.

Nel caso di specie, l’interpellante, un Comune, aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate se può avere accesso all’agevolazione preista dall’art. 1, commi 219 e seguenti della legge 160/2019, il c.d. bonus facciate, per realizzare interventi di restauro della facciata esterna dell’edificio adibito a sede istituzionale e di altri uffici di proprietà dell’ente stesso.

La soluzione interpretativa prospettata dal Comune interpellante era di poter beneficiare della detrazione di imposta per il c.d. bonus facciate ai sensi dell’art. 121 del d.l. 34/2020, previa trasformazione della stessa in credito di imposta e successiva compensazione mediante modello F24 ovvero mediante cessione a terzi, compresi gli istituti di credito, limitatamente ai lavori realizzati e alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, richiamando quanto già espresso nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, la detrazione per interventi di restauro ai fini dell’imposta lorda, il c.d. bonus facciate, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili, pertanto non spetta agli enti pubblici territoriali in quanto esenti dal pagamento dell’IRES ai sensi dell’art. 74 del TUIR.

L’Agenzia ha inoltre precisato che gli enti pubblici non possono neanche esercitare l’opzione prevista dall’art.121 del d.l. 34/2019 che consente al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante di ottenere in alternativa un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi di ristrutturazione.

Leggi la risposta all’interpello

Risposta n. 397 del 23 settembre 2020


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