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RLS: i chiarimenti dell’Aran


I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) devono essere designati dai componenti della RSU (rappresentanza sindacale unitaria) al loro interno e tale designazione deve essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.

In caso di dimissioni o di decadenza della RSU, i RLS eserciteranno le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni dalla decadenza della RSU.

Questi i chiarimenti forniti dall’Aran con gli orientamenti applicativi CQRS147 e CQRS148 del 4 agosto 2020.

Ai sensi del punto V, lett. b) del CCNQ del 10 luglio 1996, i RLS devono essere designati dai componenti della RSU (rappresentanza sindacale unitaria) al loro interno e tale designazione deve essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.

Pertanto,  i dipendenti che scelgano di candidarsi alla carica di componente della RSU dovrebbero essere messi a conoscenza, ad avviso dell’ARAN, del fatto che qualora venissero eletti potrebbero essere chiamati a ricoprire anche la carica di RLS.

In caso invece di compresenza all’interno dell’ente di RSA (rappresentanza sindacale aziendale) e di RSU, ai sensi del punto V, lett. d) del CCNQ 10 luglio 1996, i RLS dovranno essere eletti con liste separate e concorrenti, a suffragio universale e a scrutinio segreto, nella quale l’elettorato passivo sarà riservato solo ai componenti della RSU e delle RSA.

Infine, l’ARAN ha precisato che in caso di dimissioni o di decadenza della RSU, il RLS decade di fatto dalla carica; laddove lo stesso venisse rieletto come componente della nuova RSU ciò non comporta l’automatica estensione della carica di RLS in quanto i componenti eletti nella nuova RSU dovranno procedere, ai sensi del punto V, lett. b) del CCNQ del 10 luglio 1996, a designare al loro interno un nuovo RLS, anche eventualmente riconfermando il RLS precedente.

 

Leggi gli orientamenti

CQRS147 e CQRS148 ARAN del 4 agosto 2020


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