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Accreditamento per servizi sanitari obbligatorio per le imprese consorziate


Tutte le imprese consorziate devono possedere l’accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie, in quanto costituisce requisito soggettivo relativo alla idoneità professionale degli operatori economici.

Questo il principio espresso dal TAR Campania, Sez. V del 21 settembre n. 3945.

Un consorzio di cooperative sociali era stato escluso da una procedura di gara per l’affidamento del servizio di cure domiciliari, in quanto le consorziate indicate non erano accreditate per svolgere servizi di cure domiciliari e questa forma di autorizzazione era posseduta soltanto dal consorzio.

Avverso l’esclusione il consorzio ha proposto ricorso, in quanto riteneva dimostrato il possesso del requisito speciale dell’accreditamento in capo al consorzio in qualità di unico interlocutore della stazione appaltante, in quanto rientrante nella tipologia di cui all’art. 47 d.lgs. n. 50/2016.

Per tale ragione nessuna ulteriore dimostrazione al riguardo poteva essere pretesa dalla stazione appaltante in capo alle cooperative indicate per l’esecuzione del servizio.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, evidenziando che l’accreditamento costituisce un requisito soggettivo relativo alla idoneità professionale degli operatori economici a norma dell’art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività, cosicché esso si pone a monte dell’attività di erogazione di servizi sanitari, rientrando nell’ambito dei prerequisiti di partecipazione.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno ribadito che l’accreditamento deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti alla effettiva esecuzione dell’appalto, quale che sia la forma giuridica dell’aggregazione prescelta dalle imprese partecipanti.

Leggi la sentenza

TAR Campania 3945-2020

 


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