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IMU: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate


L’IMU non è qualificabile tributo erariale ma bensì comunale, pertanto è  possibile compensare crediti IVA fino a concorrenza dei debiti scaduti IMU.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella  risposta all’interpello n. 385 del 22 settembre 2020, concernente “interpello articolo 11, comma 1,lett. a) legge n. 212/2000 – inapplicabilità del divieto di compensazione di cui all’art. 31 del d.l. 78/2010, in presenza di debiti a ruolo scaduti relativi all’IMU”.

Nel caso di specie, l’interpellante, una società in liquidazione, aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate se il divieto di compensazione di cui all’art. 31, comma 1 del d.l. 78/2020, che impedisce l’utilizzo dei crediti in compensazione fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali, possa essere applicato anche in presenza carichi fiscali iscritti a ruolo a titolo di IMU.

La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente interpellante era di poter compensare il proprio credito IVA con il debito iscritto a ruolo a titolo di IMU attesa la natura non erariale di quest’ultimo.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, richiamando il quadro normativo vigente, ex art. 13, comma 11 del d.l. 201/2011, le proprie circolari n.4/E del 2011 e n. 13/E del 2011 che i tributi ricompresi nella definizione di imposte erariali sono, a titolo esemplificativo, le imposte dirette tra cui anche l’IRAP,  le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte, l’IVA e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello in commento, ha ritenuto che la riserva del 50% del gettito IMU allo Stato non incide sulla natura del tributo che rimane comunale, in quanto l’ente locali è l’unico soggetto legittimato alla verifica dell’esatto assolvimento dell’obbligo tributario da parte dei soggetti passivi.

Esclusa dunque la natura erariale dell’IMU, secondo l’Agenzia delle Entrate ne deriva l’inapplicabilità del divieto di compensazione previsto dall’art. 31 del d.l. 78/2010.
Leggi la risposta all’interpello

Risposta Interpello AE n. 385 del 2020


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