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Cumulo dei requisiti solo per soggetti associati, consorziati o raggruppati


In una procedura di gara la possibilità di cumulo dei requisiti è prevista solo in caso di partecipazione dei soggetti associati, consorziati o raggruppati.

Questo il principio espresso dal TAR Lazio, Roma, Sez. I del 18 settembre 2020 n. 9615.

Nel caso di specie, alla procedura di gara si era presentato un operatore economico che non risultava possedere il requisito del fatturato medio richiesto dal bando di gara.

La stazione appaltante aveva escluso dalla procedura di gara l’operatore economico, il ricorrente, in quanto non possedeva il requisito del fatturato medio.

L’operatore economico aveva sostenuto il fatto che si avrebbe dovuto far riferimento al fatturato dei singoli soci della società ma la stazione appaltante aveva ribadito che questo non era possibile e perciò ne aveva disposto l’esclusione dalla procedura di gara.

A seguito di tale esclusione il ricorrente e la stazione appaltante hanno presentato istanza congiunta ex art. 211, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 ovvero è stato richiesto un parere di precontenzioso all’ANAC.

L’ANAC si è espresso con delibera n. 831 del 2019, con la quale legittima l’operato della stazione appaltante, in quanto la società non poteva avvalersi dei requisiti di fatturato dei propri soci della società poiché non era stato costituito un RTI o consorzio.

A fronte del ricorso proposto dall’operatore economico avverso la delibera ANAC n. 831 del 2019, il TAR del Lazio ha concordato e avvalorato la posizione dell’ANAC,  evidenziando che la possibilità di cumulo dei requisiti è prevista solo nel caso di partecipazione alle gare dei soggetti associati, consorziati o raggruppati nelle ipotesi previste dalla lettere b) alla g) del comma 2 dell’art. 45 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Infatti, la costituzione di una delle forme associative previste consente di vincolare tutti i soggetti partecipanti al fine della corretta esecuzione del contratto, mediante l’assunzione della relativa responsabilità.

Pertanto, i giudici amministrativi del TAR del Lazio, nella sentenza in commento, hanno ribadito che la possibilità di cumulo dei requisiti è prevista esclusivamente in caso di partecipazione dei soggetti associati, consorziati o raggruppati.

Leggi la sentenza

TAR Lazio, Roma 2020 n. 9615.


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