E’ stata pubblicata nella G.U. n. 234 del 21 settembre 2020 l’ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
La presente ordinanza produce effetti dal 22 settembre 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e comunque non oltre il 7 ottobre 2020. Le disposizioni dell’ordinanza in commento si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Il Ministero della Salute ha stabilito all’art. 1 che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, l’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, come prorogata e integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, viene così modificato “alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nelterritorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora”.
Per i territori della Francia diversi da quelli sopra indicati restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020. Al fine di adeguare le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica, alle persone che intenderanno fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato negliStati e territori di seguito indicati si applica la seguente disciplina:
a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco B dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.
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