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Ministero della Salute: la nuova ordinanza


E’ stata pubblicata nella G.U. n. 234 del 21 settembre 2020 l’ordinanza  del Ministero della Salute  del 21 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.


La presente ordinanza produce effetti  dal 22 settembre 2020 sino  all’adozione  di  un  successivo  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell’articolo  2,  comma  1,  del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e comunque non oltre il 7  ottobre 2020. Le disposizioni dell’ordinanza  in commento si  applicano  anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di attuazione. Il Ministero della Salute ha stabilito all’art. 1 che, ai fini del contenimento della diffusione  del  virus  COVID-19, l’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute  12 agosto 2020, come prorogata e integrata dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 7  settembre  2020,  viene così modificato “alle persone che intendono fare ingresso nel territorio  nazionale  e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Francia (limitatamente alle  Regioni  Alvernia-Rodano-Alpi,  Corsica, Hauts-de-France,   Île-de-France,   Nuova    Aquitania,    Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7  agosto 2020,  si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:   

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e  a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione  di essersi  sottoposte,  nelle  72  ore  antecedenti  all’ingresso   nelterritorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;   

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell’arrivo   in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di  riferimento;  in  attesa  di  sottoporsi  al  test  presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono  sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora”.

Per i territori della Francia  diversi  da  quelli  sopra indicati  restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  7 settembre 2020.  Al fine di adeguare le misure di contenimento della  diffusione del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica, alle  persone  che intenderanno  fare  ingresso  nel  territorio  nazionale   e   che   nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o  transitato  negliStati e territori  di  seguito  indicati  si  applica la   seguente disciplina:

a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco  B dell’allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 7 agosto 2020;

b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di  cui  all’elenco  E dell’allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 7 agosto 2020.

 

Leggi l’ordinanza

MINISTERO DELLA SALUTE ordinanza 21 settembre 2020


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