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Esclusione dalla gara in caso di offerte economiche alternative


E’ inammissibile formulare due offerte economiche che prevedano due alternative modalità di esecuzione del contratto.

Questo il principio espresso dal TAR Lombardia, Milano , Sez. IV, del 14 settembre 2020 n. 1663.

La ricorrente proponeva ricorso avverso l’aggiudicazione di un appalto ad un operatore economico che aveva presentato due offerte economiche rispetto a due distinte modalità di gestione del servizio.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che una proposta economica avente due offerte economiche si pone in contrasto con i principi della cd.  immutabilità dell’offerta e della par condicio. Inoltre, i giudici amministrativi hanno ribadito che l’offerta economica deve essere univoca ed improntata sulla linearità e chiarezza, perciò qualsivoglia elemento indeterminato nell’offerta economica di natura equivoca deve comportare l’esclusione dalla gara.

Il TAR di Milano, richiamando anche l’orientamento  giurisprudenziale espresso dal  TAR Lazio, Roma Sez. II –ter n. 5268/2016; TAR Puglia-Lecce Sez. III n. 1428/2017 e TAR Piemonte, Torino Sez. In. 785/2011),  ha ribadito che sono illegittime le proposte economiche alternative – come nel caso di specie – o indeterminate.

 

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TAR Milano 1663-2020


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