La quietanza rilasciata a seguito del pagamento di sanzioni amministrative è esente dall’imposta di bollo per espressa esclusione disposta dall’art. 5, Tabella B allegata al DPR642/1972.
Questo quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte agli interpelli n. 340 del 11 settembre 2020 e n. 330 del 10 settembre 2020 concernenti le quietanze per riscossioni derivanti da violazioni amministrative in materia di imposta di bollo.
Gli istanti, un Comune e il Ministero dell’Interno, avevo posto all’Agenzia delle Entrate il medesimo quesito ovvero se le quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada siano o meno esenti dall’imposta di bollo.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, richiamando quanto già espresso nella risoluzione n. 25/E del 2016, che le quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni contemplate dalla legge 689/1981, comprese quelle derivanti da violazioni del codice della strada, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella, Allegato B, comma 4, annessa al DPR 642/1972.
L’Agenzia ha ricordato, nelle risposte agli interpelli in commento, che ai sensi del DPR 642/1972, art. 1, sono soggetti all’imposta di bollo tutti gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa mentre nell’Allegato B del citato decreto, è contenuta l’indicazione degli atti, documenti e registri che sono invece esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto.
Nel dettaglio, l’art. 5 della Tabella, Allegato B, al comma 4 viene disposta l’esenzione assoluta dell’imposta di bollo per gli atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione di tributi, contributi e entrate extra tributarie dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.
Ai sensi dell’art. 33 della legge 689/1981, l’Agenzia delle Entrate, ha ricordato che le contravvenzioni che non costituiscono reato e che sono soggette alla sanzioni amministrativa del pagamento di una somma di denaro sono qualificabili contravvenzioni a norme extra tributarie a cui conseguono sanzioni irrogate da parte degli organi competenti, nell’esercizio della potestà amministrativa degli stessi.
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