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No imposta di bollo su proventi derivanti da violazioni amministrative


La quietanza rilasciata a seguito del pagamento di sanzioni amministrative è esente dall’imposta di bollo per espressa esclusione disposta dall’art. 5, Tabella B allegata al DPR642/1972.

Questo quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte agli interpelli n. 340 del 11 settembre 2020 e n. 330 del 10 settembre 2020 concernenti le quietanze per riscossioni derivanti da violazioni amministrative in materia di imposta di bollo.

Gli istanti, un Comune e il Ministero dell’Interno, avevo posto all’Agenzia delle Entrate il medesimo quesito ovvero se le quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada siano o meno esenti dall’imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, richiamando quanto già espresso nella risoluzione n. 25/E del 2016, che le quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni contemplate dalla legge 689/1981,  comprese quelle derivanti da violazioni del codice della strada, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella, Allegato B, comma 4, annessa al DPR 642/1972.

L’Agenzia ha ricordato, nelle risposte agli interpelli in commento, che ai sensi del DPR 642/1972, art. 1, sono soggetti all’imposta di bollo tutti gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa mentre nell’Allegato B del citato decreto, è contenuta l’indicazione degli atti, documenti e registri che sono invece esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto.

Nel dettaglio, l’art. 5 della Tabella, Allegato B, al comma 4 viene disposta l’esenzione assoluta dell’imposta di bollo  per gli atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione di tributi, contributi e entrate extra tributarie dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.

Ai sensi dell’art. 33 della legge 689/1981, l’Agenzia delle Entrate, ha ricordato che le contravvenzioni che non costituiscono reato e che sono soggette alla sanzioni amministrativa del pagamento di una somma di denaro sono qualificabili contravvenzioni a norme extra tributarie a cui conseguono sanzioni irrogate da parte degli organi competenti, nell’esercizio della potestà amministrativa degli stessi.

Leggi le risposte agli interpelli

Risposta all’interpello n. 330 del 2020

Risposta all’interpello n. 340 del 2020


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