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Lombardia, del. n. 112 – Capacità assunzionali


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicazione della nuova normativa in materia di capacità assunzionali ai sensi dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e relativo D.M. 17 marzo 2020, ed in particolare se sia possibile utilizzare il turn over per l’anno in corso ovvero procedere al 100% della cessazione di personale intervenuta al fine di garantire la continuità dei servizi in caso di rapporto spesa di personale e media delle entrate correnti al netto del FCDE sia inferiore al valore soglia.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 112/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 settembre, hanno ribadito, richiamando l’attuale e innovativo quadro normativo di riferimento, ex art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 e la giurisprudenza formatasi in materia (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 74/2020) che per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni c.d. virtuosi (ovvero che hanno un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi 3 anni inferiore al valore soglia stabilita dalla Tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020) non possono utilizzare il turn over per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al 100% delle cessazioni di personale a prescindere dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.M. 17 marzo 2020.
Inoltre, i magistrati contabili hanno ricordato che gli enti c.d. virtuosi, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020 che potrebbero incrementare le assunzioni, avendo un rapporto spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi 3 esercizi inferiore al valore soglia previsto per la relativa fascia demografica di appartenenza, devono comunque mantenere la spesa di personale entro il predetto valore soglia.
Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 112-20


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