In caso di rinnovo del CCNL, le somme forfettarie erogate ai dipendenti a titolo “una tantum” riferite al periodo di vacatio contrattuale sono assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b) del DPR n. 917/1986.
Questo quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’ interpello n. 367 del 17 settembre 2020 riguardante “ regime fiscale somme erogate una tantum per compensare il periodo di vacatio contrattuale. Tassazione separata. Articolo 17, comma 1, lett. b) TUIR”.
Un’associazione sindacale rappresentante a livello nazionale aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare in caso di rinnovo del CCNL alle somme forfettarie erogate ai dipendenti a titolo “una tantum” riferite al periodo di vacatio contrattuale, e se le stesse debbano essere assoggettate a tassazione progressiva o a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b) del DPR n. 917/1986.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, richiamando la risoluzione n. 43 /E del 16 marzo 2004, che in presenza di un rinnovo contrattuale collettivo nazionale, l’erogazione di somme una tantum, volte a compensare i mancati incremetni dei minimi contrattuali riferibili al periodo di vacatio contrattuale sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b) del DPR n. 917/1986 (TUIR), in quanto la corresponsione di tali emolumenti in un periodo di imposta succesivo a quello di maturazione è da ritenersi tardiva a causa di tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione degli stessi.
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