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Badge elettronico per vitto non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente


L’indennità sostitutiva erogata dall’ente ai dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa presso la sede lavorativa ma che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Questo quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’ interpello n. 301 del 2 settembre 2020 riguardante “trattamento fiscale applicabile all’indennità erogata da un Ente pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di mergenza da COVID-19 non hanno potuto utilizzare il badge elettronico per la somministrazione del vitto.

L’ente pubblico istante aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate di sapere  quale sia il trattamento fiscale applicabile all’indennità sostitutiva, pari a 5, 29 euro giornalieri che l’ente intende erogare ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico per la somministrazione del vitto a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati durante l’emergenza sanitaria da COVID-19.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, richiamando la risoluzione n. 41 /E del 30 marzo 2000 e n. 63/E del 17 maggio 2005, che l’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett.c) del DPR 917/1986 (TUIR), in quanto l’esclusione di tali importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può riguardare soltanto quei lavoratori per i quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • Avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto, a cui non viene erogata un’indennità sostitutiva di mensa;
  • Essere addetti ad un’unità produttiva stabilmente;
  • Ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che  la somministrazione di alimenti e bevande attraverso card elettroniche  è assimilata alla mensa aziendale “diffusa”, in quanto permette di verificare in tempo reale l’utilizzo da parte del dipendente della stessa.

Leggi la risposta all’interpello

Agenzia Entrate Risposta all’interpello n. 301 del 2020


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