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FCDE: svalutare i residui attivi in caso di difficoltà di riscossione


Indipendentemente dalla possibilità di non considerare i crediti verso le p.a., ai fini del calcolo dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, è necessario, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, svalutare  i residui attivi laddove vi siano oggettive difficoltà di riscossione da parte dell’ente.

Questo quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Umbria, con la deliberazione n. 113,  pubblicata sul sito istituzionale il 16 settembre 2020.

Nel caso di specie, la presente Sezione aveva riscontrato una scarsa riscossione dei residui attivi di un ente locale, sebbene l’organo di revisione non avesse segnalato irregolarità amministrativo – contabile.

Il Comune aveva precisato che tali residui si riferivano a crediti vantati verso altre p.a.

La presente Sezione invece  ha contestato, nella deliberazione in commento, la riconducibilità dei predetti crediti alla categoria degli enti non pubblici, con conseguente obbligo di svalutazione dei relativi residui attivi, così come previsto dal punto 3.3. dell’allegato n. 4/2 del d.lgs. 118/2011.

Inoltre, la magistratura contabile ha deliberato che la soluzione adottata dall’ente, di graduare il pagamento delle fatture per le utenze in ragione dell’incasso dei propri residui, sia contraria alla legge, in quanto tale compensazione tra crediti e debiti si basa sul mancato assolvimento dell’obbligo contrattuale per il servizio ricevuto dal Comune.

Pertanto, la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha invitato il Comune a porre rimedio ai profili di criticità gestionale evidenziati ovvero a svalutare i residui attivi, a prescindere dalla considerazione se i crediti siano o meno verso p.a., in ragione delle oggettive difficoltà di riscossione che l’ente ha registrato negli ultimi 5 anni esercizi precedenti.

Leggi la deliberazione

Umbria del n. 113-2020 PRSP


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