Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Decreto “Semplificazione”: le novità per gli enti locali


È stata pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, la Legge  11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, concernente “ misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in vigore dal 15 settembre 2020.
All’art. 17 del decreto “semplificazione” è stato aggiunto   il comma 1 bis, il quale dispone che il termine di tre mesi per l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259, comma  1, del d.lgs. 267/2000, è fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada  antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per  i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato al 30 giugno 2020 ai sensi dell’articolo 107,  comma  7, del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18, o è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto in commento.Il comma 2 dell’art. 17 del predetto decreto viene così riscritto: “Nei casi di cui al comma 7 dell’articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è sospesa fino al 30 giugno 2021, qualora l’ente  locale  abbia  presentato,  in  data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle  leggi vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato nel  medesimo periodo”.

All’art. 17 vengono aggiunti:

  • il comma 4 bis il quale dispone che all’articolo 110, comma 1,  del  decreto-legge  17  marzo 2020, n. 18, il termine di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e da parte dei comuni del questionario denominato FC50U, è fissato al 31 dicembre 2020;
  • il comma 4 ter il quale prevede che per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentino una nuova  ipotesi  di  bilancio  di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego  da  parte del  Ministero  dell’interno  dell’approvazione  di  una   precedente ipotesi di  bilancio  di  previsione  stabilmente  riequilibrato,  il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter  dell’articolo  259  del d.lgs. 267/2000 decorrerà dalla data di presentazione  da  parte  del  Consiglio  della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;
  • il comma 4 quater, il quale dispone che il termine per la presentazione  da  parte  dei  comuni alla  prefettura   –   Ufficio   territoriale   del   Governo   (UTG) territorialmente  competente  delle  richieste  di  ammissione   alle risorse per l’installazione da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza di cui all’articolo 35-quinquies, comma 1, del  decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,  è fissato, per l’anno  2020,  al  15  ottobre 2020. Conseguentemente la prefettura-UTG territorialmente  competente provvederà  a  trasmettere   le   predette   richieste   al   Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020.

La legge di conversione ha inserito l’art. 17 bis al decreto n. 76/2020, il quale prevede che al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, l’articolo 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  viene così riscritto: “ ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria, ivi  inclusi i dati e le informazioni di cui  all’articolo  7,  sesto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate”.


Richiedi informazioni