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Lombardia, del. n. 110 – Incentivi tecnici negli accordi quadro o project financing


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito al pagamento degli incentivi tecnici in caso di accordo quadro già affidato oppure nella fattispecie di un project financing – ovvero per la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione – per la concessione del servizio di gestione e manutenzione, fornitura di energia elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 110/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 settembre 2020, hanno ritenuto che all’istituto del project financing non è applicabile la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 mentre, dalla lettura della norma sopra citata, gli incentivi per funzioni tecniche sono applicabili agli accordi quadro.

I magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno precisato quanto segue:

1) gli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 sono previsti in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione. La ratio della norma va ricercata nell’esigenza di destinare una quota di risorse pubbliche a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche in quanto in tal caso si tratta di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l’amministrazione pubblica;

2)  ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 per accordo quadro si intende un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, con particolare riferimento a prezzi e quantità previste.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, nella deliberazione in commento gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 sono applicabili agli accordi quadro ma non all’istituto del project financing.

Leggi la deliberazione

Lombardia del n. 110-2020


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