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L’impresa consorziata può non essere indicata quale esecutrice dell’appalto


Possono partecipare ad una procedura di gara sia un consorzio stabile che un’impresa ad esso consorziata non indicata come esecutrice dell’appalto.

Questo il principio espresso dal TAR Toscana, Sez. I, del 10 settembre 2020 n. 1037.

La ricorrente proponeva ricorso per l’aggiudicazione di un appalto ad un consorzio – resistente – che aveva partecipato alla gara non indicando nei documenti di partecipazione l’impresa consorziata  esecutrice dell’appalto medesimo.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso ribadendo la possibilità, a determinate condizioni, come nel caso di specie, di una partecipazione congiunta alla medesima gara del consorzio stabile e di un’impresa facente parte del suddetto consorzio che non risulti espressamente indicata come esecutrice dell’appalto.

Il TAR della Toscana, richiamando anche l’orientamento  giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III del 4 febbraio 2019 n. 865, ha ribadito che è legittima la partecipazione alla medesima procedura di gara da parte di un consorzio stabile e di una impresa consorziata non indicata come esecutrice dell’appalto.

Leggi la sentenza

TAR Toscana n. 1037-2020


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