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Il contributo ANAC deve essere pagato


L’omesso versamento del contributo ANAC deve essere sanato.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, del 7 settembre 2020 n. 5370.

La ricorrente in merito ad una procedura di gara che riguardava la concessione di distribuzione di gas naturale contestava il mancato pagamento del contributo ANAC da parte dell’altro operatore economico (resistente).

I giudici amministrativi in riferimento a tale questione hanno ritenuto che:

1) il contributo ANAC debba essere pagato in riferimento a tutti i contratti di appalto di lavori servizi e forniture;

2) nel caso di specie, l’obbligo del versamento del contributo ANAC e la conseguente produzione in gara della relativa ricevuta di pagamento, non era ricompresa tra i documenti  che il bando di gara imponeva di produrre ai concorrenti;

3) devono ritenersi applicabili i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità affermati proprio con riguardo al pagamento del contributo ANAC poiché il mancato pagamento del suddetto contributo comporterebbe un pericolo di «distorsione della concorrenza”.

I giudici amministrativi hanno ribadito inoltre che i suindicati principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ostano ad una regola che consenta di escludere il pagamento del contributo ANAC da una procedura di gara.

Pertanto, i giudici amministrativi hanno evidenziato che anche qualora negli atti di gara non fosse espressamente indicato il versamento del contributo ANAC, questo è desumibile dalla legge e comunque da un’interpretazione estensiva di matrice giurisprudenziale o di provenienza dall’autorità di settore.

Leggi la sentenza

Consiglio di stato n. 5370-2020


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