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Approvazione del conto giudiziale


Il conto giudiziale prima di poter essere esaminato da parte del magistrato istruttore deve essere restituito all’amministrazione affinché ne disponga la parifica.

Questo quanto espresso dalla Corte dei Conti Sez. giurisdizionale regionale Sicilia, con sentenza n. 432, depositata il 2 settembre 2020.

Nel caso di specie, in relazione alle irregolarità commesse in riferimento alla presentazione di un conto giudiziale da parte del concessionario, l’ente aveva proceduto a trasmettere gli atti al magistrato istruttore.

Il magistrato istruttore aveva concluso che il conto in esame così come formulato dall’ente, non era stato disposto in parifica.

In virtù di ciò il magistrato istruttore proponeva la ricompilazione secondo i presupposti e i criteri di legge.

Pertanto, la Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Sicilia, nella sentenza in commento, ha disposto che l’agente contabile  provveda a riformulare il conto giudiziale affinché possa avere un seguito istruttorio, disponendo ove sussistano i presupposti, la ricompilazione e la sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile nonché la parificazione da parte dell’amministrazione.

Leggi la sentenza

CC Sez. Giuris. Sicila sentenza n. 432-2020


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