Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Il RUP può essere membro della Commissione di gara


Il RUP può essere anche nominato membro della Commissione di gara.

Questo il principio espresso dal TAR Puglia, Lecce, Sez. III, del 24 agosto 2020 n. 949.

La ricorrente contestava – sotto i profili della violazione dell’art. 77 d.lgs. n. 50/2016 dell’eccesso di potere, della violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento – che gli atti della procedura di gara fossero invalidi poiché nel caso di specie era avvenuto che il RUP della stazione appaltante fosse al contempo  componente della commissione di gara oltre che dirigente della stazione appaltante.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso in quanto la gara era soggetta alle disposizioni dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, che come interpretato dalla giurisprudenza evidenzia che nelle procedure  di gara il ruolo del RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice a meno che non sussista una concreta dimostrazione di incompatibilità tra i suddetti ruoli.

Tale incompatibilità deve essere desumibile da una comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi ruoli.

Secondo i giudici amministrativi, nella sentenza in commento, l’art. 77, comma 4, del d.lgs. 50/2016 esclude ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all’amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti al fine di decidere se il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara o meno.

Il TAR della Puglia, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia (Consiglio di Stato, Sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082), ha ribadito che il RUP può essere nominato anche membro della Commissione di gara, salva la prova – inesistente nel caso di specie – di concreti ed effettivi condizionamenti.

 

Leggi la sentenza

TAR Puglia n. 949-2020


Richiedi informazioni