E’ stato pubblicato in G.U. n. 222/2020 il DPCM del 7 settembre 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dall’8 settembre 2020.
L’art. 1 concernente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale “ha disposto quanto segue:
-allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020;
-Resteranno efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020;
-Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, comma 6, lettera r), il primo periodo, è così riscritta: “ ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21”;
b) all’art. 1, comma 6, la lettera s) è così riscritta: “nelle Università’ le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica»;
c) all’art. 4, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la lettera i-bis) concernente disposizioni in materia di ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva;
d) all’art. 6, comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) in materia di ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
e) all’art. 6, comma 7, alla lettera g) è così riscritto: “ ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e personale della polizia di stato nell’esercizio delle loro funzioni”;
f) l’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) sarà sostituito dall’allegato 15 di cui all’allegato A del DPCM del 7 settembre 2020;
g) l’allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) sarà sostituito dall’allegato 16 di cui all’allegato B del DPCM del 7 settembre 2020;
h) l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero) sarà sostituito dall’allegato 20 di cui all’allegato C del DPCM del 7 settembre 2020;
i) sarà aggiunto l’allegato 21 di cui all’allegato D del DPCM del 7 settembre 2020;
l) sarà aggiunto l’allegato 22 di cui all’allegato E del DPCM del 7 settembre 2020.