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D.l. consultazioni elettorali: le novità


E’ stato pubblicato in G.U.  il d.l. n. 103/2020 del 14 agosto 2020, recante  “modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie per l’anno 2020” in vigore dal 15 agosto 2020.

Si riportano di seguito le principali novità apportate dal decreto legge precitato.

L’art. 1 concernente “l’inserimento delle schede votate nell’urna”, ha stabilito che in considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19, al fine di prevenire i rischi  di  contagio,  nonché  assicurare  il pieno esercizio dei diritti civili  e  politici,  limitatamente  alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno  2020,  l’elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato  la  scheda, dovrà provvedere ad  inserirla  personalmente  nell’urna.

Restano  ferme  le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la  Camera  dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui  agli  articoli  31,comma 6, e 58, quarto comma, del  testo  unico  delle  leggi  recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,   n.   361,   nonché dell’articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi  per  la composizione  e  l’elezione  degli   organi   delle   amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

L’art.2 concernente “Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle  strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19” ha disposto limitatamente  alle  consultazioni  elettorali  e  referendarie dell’anno 2020, quanto segue:

  1. a) nelle strutture  sanitarie  con  almeno  100  e  fino  a  199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 saranno costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all’articolo 52 del testo  unico  delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e all’articolo 43 del testo unico delle leggi  per  la  composizione  e l’elezione degli organi delle amministrazioni  comunali,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
  2. b) ogni  sezione  elettorale  ospedaliera  istituita  presso  la struttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19  sarà abilitata  alla raccolta del voto domiciliare degli elettori tramite  di  seggi  speciali, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
  3. c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali, che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli  elettori   verranno  impartite,   dalla   competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito  alle  procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

In caso di  accertata  impossibilità alla  costituzione  della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco  potrà nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità  assistenziale   regionale   (USCAR),   designati   dalla competente azienda sanitaria locale,  ovvero,  in  subordine,  previa attivazione dell’autorità competente, soggetti  iscritti  all’elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del  comune.  La nomina potrà essere disposta solo previo consenso degli interessati.

Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante potranno essere istituiti ulteriori  seggi  composti anch’essi  da  personale  delle  Unità   speciali   di   continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla  competente  azienda sanitaria locale, che il comune  potrà  attivare  ove  necessario.

Ai componenti delle sezioni e dei seggi, compresi i volontari,  spetterà  l’onorario  fisso forfettario previsto dall’articolo 1 della legge 13  marzo  1980,  n. 70, aumentato del 50 per cento.

Ai relativi  oneri,  pari  a  263.088 euro per l’anno 2020, si provvederà mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell’ambito  del  programma «Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

Ai volontari  oltre  all’onorario  fisso forfettario, spetteranno anche i rimborsi di cui  agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.  Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l’anno 2020,  si  provvederà  a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza COVID 19 e disponibili sul «Fondo per le emergenze nazionali» di  cui  all’articolo  44  del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

L’art. 3 concernente “l’esercizio  domiciliare  del  voto  per  gli  elettori  sottoposti   a trattamento  domiciliare  o  in  condizioni  di  quarantena  o   di isolamento fiduciario per COVID-19” ha disposto che limitatamente  alle  consultazioni  elettorali  e  referendarie dell’anno 2020, gli elettori sottoposti a trattamento  domiciliare  o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario  per  COVID-19 saranno ammessi al voto presso il comune di residenza.

Gli elettori dovranno far pervenire  al  sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con  modalità  individuate dall’ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra  il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

  1. a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
  2. b) un certificato, rilasciato dal funzionario  medico  designato dai competenti organi dell’azienda  sanitaria  locale,  in  data  non anteriore  al  quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data   della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni precitate.

L’ufficiale elettorale del  Comune  di  iscrizione  nelle  liste elettorali,

sentita  l’azienda  sanitaria  locale  apporterà  apposita annotazione   sulle   liste   stesse,   ai   fini    dell’inserimento dell’interessato negli elenchi degli ammessi al voto  nonché  assegna  l’elettore   ammesso   al   voto domiciliare, alla  sezione  elettorale  ospedaliera  territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.

Il sindaco del Comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste  pervenute, provvederà a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione  dei  seggi  per  la  raccolta  del  voto   domiciliare, comunicando  agli  elettori  che  hanno  fatto  richiesta   di   voto domiciliare  la  sezione  elettorale  ospedaliera  cui   sono   stati assegnati, entro e non oltre il  giorno  antecedente  la  data  della votazione.

Il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui sarà aperta la  votazione.

Inoltre, verrà assicurata,  con  ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore.

Ai medesimi fini relativi al  contenimento  del  contagio  ed  a garanzia   dell’uniformità  del   procedimento    elettorale,    le disposizioni di cui al presente decreto si  applicheranno  alle  elezioni regionali dell’anno 2020.

L’art. 4 concernente “ disposizioni in materia di ballottaggio”, ha stabilito che lo   scrutinio   relativo   ai    ballottaggi    delle    elezioni amministrative, in caso di coincidenza con  il  ballottaggio  per  le elezioni regionali, avverrà di seguito a quest’ultimo.

Infine l’art. 5 concernente  “disposizioni finanziarie”, ha disposto che dall’attuazione  del decreto-legge non  devono  derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.  Le amministrazioni  interessate  provvederanno  agli  adempimenti  connessi mediante  l’utilizzazione  delle   risorse   umane,   strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Leggi il decreto legge

DECRETO LEGGE N. 103-20

 

 


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