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Liguria, del. n. 65 – Assunzioni a tempo determinato


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito a se sia possibile prevedere il superamento dei vincoli di spesa, disposti dall’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, per l’assunzione di personale educativo e scolastico con contratto a tempo determinato per le necessità maggiori derivanti dall’attuazione del Piano Scuola  2020-2021.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 65/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, hanno ribadito che il vincolo di spesa disposto dall’art. 9, comma 28, ottavo periodo del d.l. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, ovvero il rispetto del limite di spesa sostenuto nell’anno 2009 per le predette assunzioni, costituisce limite inderogabile.

La magistratura contabile ha precisato che:

  • L’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 ha carattere precettivo inderogabile in quanto trattasi di materia di finanza pubblica, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2 e dell’art. 97, comma 4 della Costituzione;
  • Tale disposizione sopra citata non si pone in contrasto con l’art. 50, comma 4, lett. d) del Ccnl Funzioni Locali 21.05.2018, che prevede invece l’esenzione dall’applicazione dei limiti quantitative imposti dalla stessa norma contrattuale per il ricorso ad assunzioni a tempo determinato per supplenze di personale docente ed educativo degli enti locali;
  • In sede di contrattazione integrativa è possibile soltanto derogare al limite previsto dal Ccnl di comparto ovvero un ricorso ad assunzioni a tempo determinato nel limite del 20% del rapporto tra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato (Corte dei conti, Sez. Contr. Liguria, del. n. 83/2018).

Secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, pertanto occorrerà che l’ente effettui un ricalcolo del proprio fabbisogno di personale nell’ambito del proprio Piano triennale del fabbisogno di personale, al fine di poter dare attuazione al Piano scuola 2020-2021, garantendo il rispetto della neutralità finanziaria ovvero di invarianza della spesa pubblica di personale secondo quanto stabilito dalle norme di finanza pubblica vigenti non derogabili.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Liguria del. n. 65-20


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