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Coerenza tra il CCNL applicato e l’oggetto dell’appalto


Il contratto collettivo nazionale di lavoro prescelto dall’imprenditore nell’ambito delle proprie prerogative deve essere coerente con l’oggetto dell’appalto posto a base di gara, secondo quanto stabilito dall’art. 30 comma 4, del d.lgs. n.50/2016.

Questo il principio espresso dal Tar Calabria, Sez. I, del 31 luglio 2020 n. 1404.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto il ricorso verso l’aggiudicataria-resistente affidataria dell’appalto in quanto quest’ultima aveva applicato ai propri lavoratori il contratto collettivo CISLA/UNCI al posto del contratto collettivo multiservizi che invece era quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore.

Il ricorrente nel ricorso aveva precisato che il costo medio orario derivante dall’applicazione del CCNL CISLA/UNCI è inferiore a quello del CCNL multiservizi, che al contrario rispecchia il costo medio indicato nelle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016, inoltre, il ricorrente aveva contestato anche la violazione dell’art. 97, commi 4,5 e 6 del d.lgs. 50/2016.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso proposto, sottolineando che la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30 comma 4 d.lgs. 50/2016.

Infatti giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno ribadito che l’applicazione di un determinato contratto collettivo rientri esclusivamente nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti e risulta pertanto sufficiente che sia rispettata la coerenza del contratto nazionale applicato rispetto all’oggetto dell’appalto posto a base di gara, secondo quanto stabilito dall’art. 30 comma 4 del d.lgs. 50/2016.

Per tali motivi, i magistrati del Tar della Calabria, nel caso in esame, hanno sottolineato, respingendo il ricorso presentato, l’appalto è stato legittimamente affidato in quanto il CCNL CISLA/UNCI è generalmente applicato ai dipendenti delle cooperative sociali del terzo settore, come per il caso di specie, e pertanto l’applicazione di tale CCNL è coerente con l’oggetto dell’appalto affidato.

Leggi la sentenza

Tar Calabria n. 1404/2020


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