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Procedure selettive irregolari: la delibera ANAC


L’Anac, con delibera n. 592 del  8 luglio 2020, ha fornito raccomandazioni circa il “corretto svolgimento delle procedure di reclutamento” negli enti locali.

L’Autorità ha deliberato che le p.a.  debbano introdurre nei propri Piani Triennali  di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza un’apposita regolamentazione dello svolgimento delle fasi delle procedure di reclutamento del personale, con particolare attenzione all’applicazione della regola dell’anonimato nella fase di correzione degli elaborati, specie in riferimento a prove in cui la Commissione dispone di un certo margine di discrezionalità.

Nel caso di specie, erano state segnalate all’Autorità irregolarità durante lo svolgimento della prova scritta di una selezione pubblica per il reclutamento di n. 4 agenti di polizia municipale a tempo determinato.

I candidati, su richiesta della Commissione, avrebbero apposto il proprio nome e cognome sui fogli consegnati per lo svolgimento della prova, mettendo dunque a conoscenza della propria identità i membri della Commissione all’atto della correzione degli elaborati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’ente pubblico, ovvero il Segretario comunale, aveva reso il proprio parere sui fatti segnalati da dei consiglieri di minoranza del Comune, in cui aveva addotto che sebbene fosse stato violato il principio dell’anonimato, l’apposizione da parte dei candidati dei proprio nomi e cognomi sui fogli delle prove concorsuali non avrebbe inficiato la correzione, trattandosi di domande a riposta multipla, in cui la Commissione non poteva disporre pertanto di alcun margine di discrezionalità valutativa.

Per tali motivi il RPCT dell’ente ha ritenuto non opportuno adottare alcuna iniziativa poiché non essendo stato proposto ricorso da alcuno degli interessati, l’illegittimità del concorso sarebbe stata al riparo da eventuali sentenze di annullamento.

L’Anac, per il caso di specie, non ha  ravvisato nella condotta tenuta dal RPCT del Comune, alcun presupposto per la configurazione di responsabilità dirigenziali o disciplinari  ai sensi dell’art. 1,

comma 12 della legge 190/2012, poiché l’area  di rischio in cui si sono verificati i fatti denunciati era stata inserita nel PTPCT 2020 e presidiata da apposite misure di prevenzione, su cui il RPCT ha vigilato, riscontrando la segnalazione ricevuta ed avendo attivato le opportune verifiche.

Pertanto, l’Autorità, nella delibera in commento, ha raccomandato all’ente di integrare in vigente PTPCT 2020 elaborando in sinergia con il Responsabile dell’area competente per la gestione delle procedure di reclutamento del personale, misure di prevenzione ancora più stringenti di quelle attualmente in vigore, garantendo particolare attenzione alla assoluta necessità di mantenere l’anonimato delle prove scritte fino all’avvenuta  correzione degli elaborati, e di informare l’ANAC degli eventuali provvedimenti adottati dal Comune relativamente alla procedura concorsuale viziata.

Leggi la delibera

Del.592.2020 ANAC


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