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L’equivalenza dei principi attivi dei farmaci giustifica l’accorpamento in unico lotto


Ai fini dell’acquisto dei farmaci è legittimo accorpare in un unico lotto farmaci con principi attivi equivalenti.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 4760 del 27 luglio 2020.

Nel caso di specie, era stata indetta una procedura di gara per l’affidamento di forniture di farmaci attraverso il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in cui la stazione appaltante aveva accorpato  in un unico lotto i farmaci con principi attivi equivalenti.

Il ricorrente, ovvero l’operatore economico a cui non era stata affidata la fornitura dei predetti farmaci, aveva contestato alla stazione appaltante la liceità di aver accorpato i farmaci con principi attivi equivalenti in un solo lotto.

I giudici amministrativi di primo grado avevano annullato gli atti della procedura di gara in commento, indicando anche la necessità di richiedere un eventuale parere preventivo all’AIFA, dichiarandosi infine incompetenti e rimettendo la decisione sulla questione al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, in riferimento alla sentenza in commento, ha revocato la sentenza dei giudici amministrativi di primo grado ed ha confermato il principio secondo in una procedura di gara è legittimo accorpare in un solo ed unico lotto i farmaci con principi attivi equivalenti, senza richiedere alcun parere preventivo all’AIFA.

Leggi la sentenza
Consiglio di Stato Giur. Sez. III Sent n. 4760-2020


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