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Incremento del quinto della classifica di qualificazione


L’incremento del quinto della classifica di qualificazione deve essere riferito ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili.

Questo il principio espresso dal TAR della Campania, con sentenza del 16 luglio 2020 n. 3158.

Nel caso di specie, il raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI), ricorrente in giudizio, era stato escluso da una procedura di gara in quanto la mandante non sarebbe stata in possesso dei requisiti richiesti dal bando, non potendo beneficiare dell’incremento di un quinto della qualificazione ai sensi dell’art. 61, comma 2 del DPR n. 207/2010, poiché esso è accordato a patto che l’impresa raggiunga almeno il 20% dell’importo dei lavori a base di gara. Contrariamente a ciò la mandante del RTI non aveva raggiunto tale soglia e dunque non poteva  beneficiare di tale incremento,  poiché la RTI non aveva coperto l’intero importo dell’appalto.

I giudici amministrativi hanno dichiarato infondato il ricorso per i seguenti motivi:

– ai sensi dell’art. 61, comma 2 del DPR n. 207/2010 la ricorrente rientrava nella categoria OG1 in quanto avente per oggetto esclusivamente la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione per interventi di edilizia;

– il precitato articolo deve trovare fedele applicazione, dovendosi quindi subordinare l’incremento di un quinto della classifica al possesso di una qualifica (cioè la soglia di importo dei lavori eseguibili in una determinata categoria), pari ad almeno un quinto dell’importo a base d’asta, soprattutto nei raggruppamenti orizzontali, come quello oggetto del presente ricorso;

– non può accogliersi la tesi della parte ricorrente secondo cui la classifica posseduta nella categoria OG1 sarebbe sufficiente ad integrare il requisito di partecipazione alla gara ritenuto carente, infatti la categoria per la quale la ricorrente non aveva raggiunto la qualificazione necessaria per ottenere l’incremento era la OG3 nel caso di specie;

– la ricorrente sarebbe rientrata nella categoria OG1, avente ad oggetto esclusivamente la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione per interventi di edilizia;

– la qualificazione OG3 -a differenza della OG1- richiesta dalla legge di gara, si riferisce alle opere infrastrutturali aventi caratteristiche tecniche e presupposti diversi (come strade, autostrade, ponti e opere complementari), poiché il sistema di qualificazione è volto proprio a garantire l’adeguatezza delle imprese rispetto alla tipologia di interventi oggetto di appalto.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno evidenziato che la previsione di cui all’art. 61 comma 2 del DPR n. 207/2010 è da sempre interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la condizione secondo cui l’impresa concorrente debba essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, deve essere riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara.

Pertanto, il Tar della Campania, nella sentenza in commento, respingendo il ricorso presentato dalla ricorrente, ha ribadito che in ordine all’incremento dei lavori potenzialmente eseguibili dall’impresa qualificata in una determinata categoria è da rispettare pedissequamente quanto stabilito dall’  61, comma 2 del DPR n. 207/2010, pertanto l’incremento del quinto della classifica di qualificazione deve essere riferito ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili.

Leggi la sentenza
Tar Campania Sent. n. 3158-2020

 


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