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Gare: proroga del termine di scadenza


E’ illegittima la proroga del termine di scadenza della gara per un solo operatore economico concorrente.

Questo il principio espresso dal TAR del Veneto con sentenza del 22 luglio 2020 n. 657.

Nel caso di specie, in una procedura di gara, la seconda classificata (ricorrente) impugnava i termini di scadenza del bando, poiché suo a parere ciò avrebbero consentito  l’ammissione impropria alla procedura dell’aggiudicatario grazie alla presentazione di una domanda di partecipazione tardiva.

L’operatore aggiudicatario aveva segnalato alla stazione appaltante insormontabili difficoltà tecniche, a lui non imputabili, tali da non consentirgli di inoltrare anche l’offerta entro la scadenza prevista dal bando.

La ricorrente contestava anche la violazione della par condicio tra operatori economici.

I giudici amministrativi hanno osservato che il prolungamento della scadenza avrebbe potuto essere adottata soltanto qualora fossero ricorsi requisiti fattuali, esclusivamente secondo le procedure previste dall’art. 79, comma 5 bis del d.lgs. n. 50 del 2016, le quali, nel caso di specie, non risultavano essere state osservate.

La disposizione richiamata avrebbe consentito alla stazione appaltante di prorogare il termine di presentazione della documentazione di gara allorché si fosse verificato un mancato funzionamento o un malfunzionamento a carico dei mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stessa ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 50 del 2016. Inoltre, i giudici amministrativi hanno ricordato che la legge dispone che, nei casi di proroga o sospensione del termine di scadenza del bando, la stazione appaltante debba assicurare la tempestiva pubblicazione dell’apposito avviso presso il sito internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell’art. 74,d comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.

I giudici amministrativi hanno altresì precisato che la riapertura dei termini può intervenire soltanto a favore della generalità degli operatori economici, posti in una condizione pienamente paritaria.

Tale condizione, come osservato anche dalla ricorrente, non può essere disposta singolarmente ed unicamente ad un unico operatore economico che abbia denunciato il disservizio ma deve essere disposta a favore di tutti gli operatori economici.

Pertanto, i giudici ammnistrativi hanno ribadito che, una volta accertato il disservizio, la stazione appaltante, consideratane la gravità, è tenuta ad individuare un nuovo termine di scadenza del bando e tale nuovo termine dovrà essere portato a conoscenza di tutti gli interessati, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Nel caso di specie, l’atto di proroga dei termini adottato dal RUP, benché sorretto dalla necessità di neutralizzare gli effetti del disservizio, ad avviso dei giudici amministrativi, è illegittimo poiché preordinato a produrre i propri effetti ampliativi esclusivamente a beneficio di un solo operatore economico ed in evidente antitesi con lo schema procedimentale delineato dall’art. 79, comma 5 bis del d.lgs. n. 50/2016 e col principio della par condicio.

Per tali motivi, il TAR del Veneto ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente, ed ha annullato la graduatoria evidenziando l’illegittimità della proroga del termine di scadenza della gara consentito ad  un solo operatore economico.

Leggi la sentenza
Tar Veneto Sent. n. 657-2020


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