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Umbria, del. n. 105 – Trasferimento funzioni all’Agenzia forestale regionale


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito a se l’ente debba continuare a corrispondere la quota associativa richiesta ogni anno dal Commissario liquidatore di una Comunità montana,  che non ha ancora concluso la procedura di liquidazione e che non svolge più alcun servizio né esercita più funzioni che erano state precedentemente trasferite all’Agenzia forestale regionale, e né informava i soci in ordine alle scelte che annualmente il liquidatore assumeva.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione n.105/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 luglio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto la richiesta di parere deve avere carattere generale ed astratto, pertanto i magistrati contabili non possono esprimersi sulla legittimità del quesito sopra esposto poiché attinente ad uno specifico fatto di gestione.

I magistrati contabili hanno ribadito che svolgono un ruolo consultivo a carattere generale in favore degli enti locali e che la loro attività non può tradursi in un’ingerenza nella concreta attività gestionale e amministrativa di competenza esclusiva degli enti pubblici.

I magistrati contabili hanno precisato, nella deliberazione in commento, che l’indagine volta a stabilire la legittima acquisizione da parte dei liquidatori di specifiche entrate come le quote associative dovrebbe trovare fondamento in apposita regolamentazione da parte dell’ente locale, ed infine che il pagamento della quota associativa non può essere legato alla ricezione di servizi, ma lo stesso debba essere finalizzato a garantire l’ordinario funzionamento della comunità montana.

Per tali motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Umbria del. n. 105-20


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