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L’invarianza della soglia di anomalia e delle medie delle procedure di gara


Il principio d’invarianza della soglia di anomalia delle offerte e delle medie delle procedure di gara, sancito dall’art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, prevede che in riferimento ai criteri di aggiudicazione dell’appalto, ogni variazione che intervenga, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo delle medie nella procedura di gara, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Questo il principio espresso dal TAR di Latina con sentenza del 13 luglio 2020 n. 269.

Nel caso di specie, la procedura di gara, svolta attraverso MEPA, era stata aggiudicata provvisoriamente alla impresa resistente in giudizio, e la definitiva aggiudicazione era subordinata all’accertamento dei requisiti dichiarati dalla stessa impresa, pertanto la gara non era ancora conclusa.

La ricorrente ha impugnato tale aggiudicazione, sostenendo che fosse opportuno procedere al ricalcolo della graduatoria, rivedendo i punteggi assegnati.

A seguito di accesso documentale ex legge 241/1990 (e relativa visualizzazione della graduatoria) era risultato che alla resistente era stato applicato un calcolo secondo il metodo aggregativo-compensatore, portandola in prima posizione in graduatoria.

La resistente ha impugnato la predetta metodologia di calcolo che era stata applicata dalla stazione appaltante, sostenendo che la norma ex art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 impone la regola della cd. invarianza del calcolo delle medie e della soglia di anomalia, disponendo che “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo delle medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che l’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016  non era stato applicato correttamente dalla stazione appaltante e che il ricorso proposto dalla ricorrente è fondato, rendendo così gli atti di gara e la graduatoria annullabili.

Pertanto, il Tar di Latina, nella sentenza in commento, ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente ed ha ribadito come il principio d’invarianza della soglia di anomalia delle offerte e delle medie delle procedure, sancito dall’art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, debba prevedere in riferimento ai criteri di aggiudicazione dell’appalto,  che ogni variazione intervenuta, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo delle medie nella procedura di gara, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Leggi la sentenza
Tar Lazio Sent. n. 269-2020

 


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