Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale in caso di mancata assegnazione di obiettivi specifici da perseguire.
I magistrati contabili dell’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 46/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 luglio 2020, hanno precisato che:
– in assenza di una reale predeterminazione di obiettivi specifici da perseguire, che devono essere diversi e ulteriori da quelli riconducibili all’ordinaria attività dirigenziale, l’ente non può riconoscere e quindi erogare alcuna indennità di risultato, in quanto tale erogazione è priva di titolo giustificativo;
-una eventuale rendicontazione a consuntivo delle attività svolte dal Segretario disancorata dalla previa assegnazione di obiettivi specifici non è sufficiente ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato, poiché il predetto emolumento esige un vaglio ad opera del competente ufficio circa la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi predeterminati dall’ente;
– per obiettivi specifici sono da intendersi quelle finalità misurabili (nel se, nel quanto, nel quando e in quale modo) in relazione a parametri predeterminati, tali da giustificare l’erogazione di spesa corrente bilanciata dal recupero di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
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CC Sez. Controllo Emilia Romagna del. n. 46-20