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Marche, del. n. 77- COVID-19: pagamento del servizio di trasporto scolastico


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità del  pagamento delle fatture del servizio di trasporto scolastico, a seguito della chiusura delle scuole e la  relativa  sospensione del servizio,  causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 77/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 luglio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto i magistrati contabili possono pronunciarsi in materia di contabilità pubblica solo se la richiesta ha carattere generale ed astratto, perciò non possono esprimersi sulla legittimità  di una procedura di spesa sospesa poiché la decisione è di esclusiva competenza dell’ente territoriale richiedente il parere.

Nel caso di specie, ovvero se debba essere pagato il servizio di trasporto scolastico in un determinato arco temporale in cui il servizio stesso non era stato reso  a causa della sospensione per l’emergenza sanitaria da COVID-19,  i magistrati contabili hanno precisato che il pagamento da parte dell’ente territoriale del predetto servizio  non rientra nell’ambito della contabilità pubblica.

Infatti, i magistrati contabili hanno evidenziato che la Corte dei Conti non svolge una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e non può tradursi in un’ingerenza nella concreta attività gestionale e amministrativa degli enti pubblici, che ricade nella loro esclusiva sfera di competenza, e non possono fornire pareri che si configurano come vaglio preventivo su un atto concreto e specifico che il Comune intende adottare e per il quale ha già avviato le procedure di rito.

Per tale motivo, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Marche del. n.77-20

 


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