Il Presidente della Regione ha chiesto un parere in merito a se e quando l’operazione di rinegoziazione, ovvero ristrutturazione, a condizioni di mercato più favorevoli rispetto al momento della stipula di debiti finanziari, possa essere considerata indebitamento e quando invece realizza una spesa diversa da investimento ai sensi dell’art. 119, comma 6 della Costituzione e ai sensi dell’art. 3, commi da 17 a 19, della legge 350/2003.
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 96/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 luglio 2020, hanno chiarito che:
- La rinegoziazione è un obbligo per le banche, specie quando si tratta di p.a. in quanto a ciò esse sono tenute in virtù del generale principio di leale cooperazione, laddove vi siano norme di legge che in tal ottica riconoscono la facoltà alle p.a. debitrici di rinegoziare i propri debiti finanziari;
- Le operazioni di revisione non sempre costituiscono indebitamento, lo sono soltanto in caso di espansione del valore finanziario complessivo della restituzione;
- Non può costituire ostacolo alla rinegoziazione l’eventuale originario contrasto dell’operazione di indebitamento con l’art. 119, comma 6 della Costituzione, quando essa è stata conclusa per l’applicazione di una legge ordinaria che espressamente la consentiva per una finalità diversa.
Leggi la deliberazione