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Computo metrico è elemento essenziale dell’offerta tecnica


Il computo metrico non estimativo  è un elemento essenziale dell’offerta tecnica, ed in caso di sua mancanza ciò determina l’esclusione dalla procedura di gara.

Questo il principio espresso dal TAR di Bari con sentenza del  6 luglio 2020 n. 741.

Nel caso di specie,  era stata indetta una procedura dio gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di una linea ferroviaria; il criterio per l’aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 del d.lgs. 50/2016.

Il ricorrente contestava alla stazione appaltante (SA) l’esclusione dalla procedura di gara per non avere specificato nel computo metrico non estimativo le lavorazioni e le forniture.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che il computo metrico non estimativo funge da capitolato tecnico, in cui devono essere descritte puntualmente tutte le lavorazioni e le forniture offerte, soprattutto in considerazione del fatto che nel caso di specie il bando non richiedeva la consegna dell’elenco prezzi, per cui non si  sarebbero potute evincere le lavorazioni da altri documenti tecnici e né sarebbe stato possibile ricorrere al soccorso istruttorio., ex art. 83 del d.lgs. 50/2016.

I giudici amministrativi hanno ribadito altresì che  nel computo metrico non estimativo devono essere descritte tutte le lavorazioni e le forniture offerte, oltre alle modalità di svolgimento delle stesse.

Pertanto, il Tar della Puglia, nella sentenza in commento, respingendo il ricorso presentato dalla ricorrente, ha precisato che il computo non estimativo è un elemento essenziale dell’offerta tecnica e  dunque la mancanza  di quest’ultimo comporta l’esclusione dalla procedura di gara.

Leggi la sentenza
Tar Puglia Sent. n. 741-2020


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