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No avvalimento per requisiti professionali


L’istituto dell’avvalimento non può essere utilizzato per avvalersi dei requisiti professionali di un soggetto ma soltanto per utilizzare i requisiti economici, finanziari, tecnici ed organizzativi di un altro operatore economico.

Questo è il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza pubblicata il 9 luglio 2020 n. 13, con riguardo all’utilizzo della disciplina dell’avvalimento (art. 89 d.lgs. 50/2016).

Il ricorrente sosteneva che il resistente non si poteva avvalere, in una procedura di gara, di un professionista esterno incaricato di redigere il progetto dei lavori, ai sensi dell’art. 89 d.lgs.50/2016 e che l’istituto dell’avvalimento si possa utilizzare solo nel caso in cui un operatore economico partecipi ad una procedura di gara in cui siano richiesti determinati requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi.

I giudici amministrativi avevano respinto il ricorso proposto dal ricorrente ed avevano sancito che con l’avvalimento si intende anche la fruizione di prestazioni effettuate da un professionista.

Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza di primo grado, accogliendo così il ricorso in appello presentato dal ricorrente.

Il Consiglio di Stato ha statuito che nelle procedure di gare pubbliche non è consentito avvalersi dei requisiti professionali di una persona fisica che a sua volta utilizza i requisiti professionali di un’altra persona fisica,  in quanto non è possibile derogare al principio di personalità dei requisiti di partecipazione ad una procedura di gara.

Inoltre, l’art. 89 d.lgs. 50/2016 concernente l’istituto dell’avvalimento, ad avviso del Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, contempla esclusivamente la possibilità da parte di un operatore economico di avvalersi dei soli requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi di altro operatore economico.

Pertanto, i giudici amministrativi hanno ritenuto, nella sentenza in commento, che l’operatore economico non possa avvalersi dei requisiti personali professionalizzanti di un altro soggetto, in quanto tale fattispecie non è contemplata nell’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 del d.lgs. 50/2016.

Leggi la sentenza

sentenza Consiglio di Stato n. 13-20


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