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Indagine di mercato e RTI


 

L’espletamento dell’indagine di mercato ovvero quella fase volta a conoscere gli operatori economici  interessati alla partecipazione ad un bando di gara  non è ostativo per gli operatori economici che presentino successivamente domanda di partecipazione per una procedura di gara in forma di RTI (raggruppamento temporaneo di imprese).

Questo il principio espresso dal TAR della Sardegna con sentenza del 10 luglio 2020 n. 355 , riguardo alla fase di indagine di mercato.

Nel caso di specie, era stata indetta una procedura di gara volta all’individuazione degli operatori da invitare.

Gli operatori economici interessati alla predetta gara, nella fase di indagine di mercato, avevano presentato un’offerta.

La procedura di gara aveva ad oggetto l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria ed architettura relativi all’intervento di riqualificazione degli impianti sportivi.

All’esito di tale indagine di mercato, la stazione appaltante (SA) approvava l’elenco degli operatori e invitava gli stessi a formulare le relative offerte, e ne fissava i criteri di valutazione ed il termine entro cui  presentare la domanda di partecipazione.

Nel caso di specie, due concorrenti avevano risposto individualmente  nella fase di indagine di mercato e poi solo successivamente nella fase di presentazione della domanda i due concorrenti avevano invece presentato un’unica domanda di partecipazione in forma di  RTI.

Il ricorrente ha impugnato questa modifica apportata dai due operatori economici in fase di presentazione della domanda per la procedura di gara.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che l’indagine di mercato effettuata dalla stazione appaltante è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di gara, e che agli operatori economici che hanno partecipato all’indagine di mercato, nella fase successiva di presentazione della domanda e relativa offerta economica non sussiste alcun divieto di presentarsi alla gara nella forma del RTI.

Pertanto, i giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno precisato che, qualora la stazione appaltante indica una indagine di mercato, gli operatori economici all’atto della domanda di partecipazione possono presentarsi nella forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI).

Leggi la sentenza

TAR SARDEGNA 355-2020


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