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Molise, del. n. 44 – Ripiano dei disavanzi


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla modalità di ripiano/ riparto dei disavanzi così come rideterminati a seguito della Sentenza costituzionale n. 4/2020 immediatamente vincolante.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 44/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 luglio, hanno ricordato, richiamando quanto previsto dall’art. 39 ter, comma 1 del d.l. 162/2019, è esclusa la necessità di comparare i risultati di amministrazione relativi al 2019 e agli esercizi precedenti tenendo conto, per tutti gli esercizi interessati, del maggior accantonamento a titolo di fondo anticipazione di liquidità conseguente alla sentenza costituzionale n. 4/2020.

La presente Corte ha precisato che la limitazione dell’accantonamento del fondo anticipazione di liquidità al solo esercizio 2019 non viola il giudicato costituzionale e che, laddove  l’importo del disavanzo sia superiore  all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità, la quota di disavanzo aggiuntiva sarà assoggettata alle ordinarie regole in materia di ripiano ai sensi dell’art. 188 del d.lgs. 267/2000, poiché non opera la norma derogatoria introdotta dall’art. 39 ter del d.l. 162/2019.

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CC Sez. Controllo Molise del. n. 44 – 20


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