È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 11 luglio 2020, il d.l. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 maggio 2020, recante “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”.
Il provvedimento prevede la destinazione di euro 144.693.736, articolata in euro:
– 16.051.130 per l’anno 2019,
– euro 17.000.000 per l’anno 2020,
– euro 21.000.000 per l’anno 2021,
– euro 30.000.000 per l’anno 2022,
-euro 30.133.804 per l’anno 2023,
– euro 30.508.802 per l’anno 2024,
al quale vanno aggiunti euro 4.000.000 in favore della Città metropolitana di Roma, al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province
e di città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.
La somma complessiva di euro 310.471.928,00, riferita alle annualità dal 2025 al 2033, assentita sul capitolo 7574 PG 2, è ripartita con i criteri previsti dal presente decreto.
Sarà invece oggetto di ulteriore decreto ministeriale la definizione delle tempistiche e delle modalità di presentazione dei programmi, e di eventuali intervenute modifiche dei coefficienti di ripartizione.
Le Provincie e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia assumeranno le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016.
Le risorse sono ripartite sulla base dei seguenti criteri descritti e esplicitati nella nota metodologica di cui all’Allegato 1 al presente decreto in commento:
a) consistenza della rete viaria;
b) tasso di incidentalità;
c) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.
Le predette risorse in commento saranno utilizzate, prioritariamente su ponti, viadotti, gallerie, manufatti ed altre opere d’arte, opere per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale, dispositivi di ritenuta, installazione di sensoristica di controllo dello stato dell’infrastruttura; non potranno essere invece utilizzate per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale.
Le Province e le città metropolitane dovranno certificare l’avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e 2020, ed entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di riferimento per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i suddetti termini sarà disposta la
revoca delle risorse, per la quota parte non spesa, ai sensi dell’art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Leggi il decreto
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 29 maggio 2020