E’ stata pubblicata nella G.U. l’ordinanza del Ministero della Salute n. 172 del 9 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
L’ordinanza in commento definisce le modalità di ingresso nel territorio nazionale ed il transito nel territorio nazionale, in vigore dal 14 luglio 2020.
L’ordinanaza ha stabilito che:
– All’art. 1, sono elencati i divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale, fermo restando gli obblighi e le limitazioni previsti dall’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19.
Sono vietati gli ingressi e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
a) Armenia;
b) Bahrein;
c) Bangladesh;
d) Brasile;
e) Bosnia Erzegovina;
f) Cile;
g) Kuwait;
h) Macedonia del Nord;
i) Moldova;
j) Oman;
l) Panama;
m) Peru’;
n) Repubblica Dominicana.
Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono altresi’ sospesi i voli diretti e indiretti da e per i Paesi sopra indicati.
E’ comunque consentito l’ingresso in Italia delle persone con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del presente decreto;
– All’art. 2, che l’ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, e di cui all’art. 5, comma 1, del DPCM
11 giugno 2020, integrata con l’indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui all’art. 1.
Leggi l’ordinanza
MINISTERO DELLA SALUTE Ordinanaza 9 luglio 2020