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Ministero della salute: ulteriori misure di contenimento da COVID-19


E’ stata pubblicata nella G.U. l’ordinanza  del Ministero della Salute n. 172 del 9 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
L’ordinanza in commento definisce le modalità di ingresso nel territorio nazionale ed il transito nel territorio nazionale, in vigore dal 14 luglio 2020.
L’ordinanaza ha stabilito che:

– All’art. 1, sono elencati i divieti di ingresso e transito  nel territorio nazionale, fermo restando gli obblighi e le limitazioni previsti  dall’art.  1, commi 2 e 3, dell’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, allo scopo di contrastare e contenere la  diffusione  del  COVID-19.

Sono vietati gli ingressi  e  il  transito  nel  territorio  nazionale  alle persone che nei quattordici giorni antecedenti  abbiano soggiornato  o transitato nei seguenti Paesi:

a) Armenia;
b) Bahrein;
c) Bangladesh;
d) Brasile;
e) Bosnia Erzegovina;
f) Cile;
g) Kuwait;
h) Macedonia del Nord;
i) Moldova;
j) Oman;
l) Panama;
m) Peru’;
n) Repubblica Dominicana.
Al  fine  di  garantire  un  adeguato  livello  di   protezione sanitaria, sono  altresi’ sospesi i voli diretti e indiretti da e  per i Paesi sopra indicati.
E’  comunque  consentito  l’ingresso  in Italia delle  persone con residenza anagrafica  in  Italia  da  data  anteriore  a  quella  del presente decreto;
– All’art. 2,  che l’ingresso nel territorio nazionale da  qualsiasi  Stato  o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli  della  dichiarazione  di  cui all’art. 4, comma 1, e di cui all’art. 5, comma 1,  del  DPCM

11 giugno 2020, integrata  con l’indicazione di non aver soggiornato o  transitato  nei  quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui all’art. 1.

Leggi l’ordinanza
MINISTERO DELLA SALUTE Ordinanaza 9 luglio 2020

 


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